TITOLO
I
COSTITUZIONE
– SCOPI
Art. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita
con Sede in Foligno, l’Associazione Autonoma Artigiani di Foligno e
circondario, di seguito denominata Confartigianato Imprese Foligno, aperta
anche all’adesione delle micro, piccole e medie imprese in generale, del lavoro
autonomo del terziario e dei servizi ai sensi dell’ordinamento giuridico
Italiano e dell’Unione Europea, in base al principio della libertà
dell’organizzazione sindacale, recepito dall’art. 39 della Costituzione.
L’Associazione è
attiva ed operante senza interruzione sin dal 10 ottobre 1949 e la sua durata è
illimitata.
Art. 2 – NATURA
L’Associazione è
una libera organizzazione politico – sindacale, ha carattere apartitico,
autonomo e indipendente e non ha fini di lucro.
Art. 3
- SCOPI
L’Associazione
si propone di:
a)
Rappresentare
le imprese associate presso ogni autorità, amministrazione, ente, istituzione,
associazione economica e sindacale, organismo pubblico e privato, anche in sede
giudiziaria, qualora la legge lo consenta;
b)
Tutelare
nell’ambito delle sue competenze gli interessi di ogni associato presso i
suddetti enti;
c)
Disciplinare i rapporti di
lavoro con i lavoratori dipendenti delle azienda associate per mezzo di
concordati e di contratti di lavoro;
d)
Procedere
alla trattazione delle controversie collettive ed individuali di lavoro
concernenti gli iscritti onde addivenire alla loro amichevole composizione;
e) Studiare
e tutelare in campo sindacale, commerciale, legale, finanziario, assicurativo,
previdenziale, culturale, artistico e sanitario gli interessi dei soci;
f)
Curare la formazione professionale dei titolari e dei
lavoratori delle imprese associate;
g)
Provvedere
alle nomine o designazioni di rappresentanti in tutti i Consigli, Enti ed
Organi presso i quali siano comunque trattati interessi e problemi delle
categorie associate e sia richiesta la rappresentanza delle stesse;
h)
Fornire
alle imprese associate ogni tipo di assistenza, con particolare riguardo alla
gestione aziendale, all’accesso al credito, agli insediamenti produttivi,
all’esportazione, alla promozione e allo sviluppo, alla partecipazione a fiere
in Italia e all’estero;
i)
Diffondere e rafforzare i legami di solidarietà economica e
sociale fra i soci;
j)
Incrementare, d’intesa con le
altre categorie produttive, la crescita e lo sviluppo dell’economia del
territorio in cui opera.
Per il conseguimento degli scopi sociali l’Associazione potrà attuare
tutte le iniziative ritenute idonee.
Potrà quindi:
1)
istituire
sedi periferiche e rappresentanze in tutti i Comuni del proprio territorio;
2)
redigere,
stampare e diffondere periodici, le pubblicazioni e gli stampati di qualunque
tipo anche di collaborazione con enti pubblici e privati oltre che a Società
collegate; curare la diffusione di notizie con ogni strumento e supporto ritenuto
idoneo, ivi compreso internet ed istituire, se necessaria, una rete intranet
fra i Soci;
3)
promuovere
la costituzione di appositi enti collaterali, quali società di servizi,
cooperative, consorzi, comitati per mostre e mercati e altre associazioni od organismi,
che si ritenessero utili per lo sviluppo economico, tecnico ed artistico delle
attività artigiane e delle PMI, o per la realizzazione di iniziative di
mutualità e solidarietà tra i soci;
4)
favorire
e gestire lo svolgimento di programmi di formazione e di aggiornamento anche
tramite corsi, seminari e riunioni di studio per i titolari ed i soci delle
imprese associate nonché per i loro collaboratori;
5)
assumere
partecipazioni o interessenze di enti, imprese, società ed organismi in genere,
la cui attività sia ritenuta connessa o pertinente, o comunque, adeguata agli
scopi sociali;
6)
esercitare
tutte quelle altre funzioni che si rendessero di volta in volta necessarie
nell’interesse dei soci nonché compiere qualunque altro atto di natura
economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuto utile al
raggiungimento degli scopi sociali stessi;
7)
promuovere
tra le imprese associate la costituzione di cooperative, consorzi, società ed
enti in genere formati in maggioranza da imprese artigiane.
Art. 4 – ADESIONI
La Confartigianato Imprese Foligno aderisce alla Confederazione Generale
Italiana dell’Artigianato – Confartigianato Imprese – e alla Confartigianato
Imprese Umbria, Federazione Regionale
tra le Associazioni Confartigianato dell’Umbria, impegnandosi a seguirne
le linee di politica sindacale nel rispetto delle peculiarità economiche,
storiche e culturali locali.
La Confartigianato
Imprese Foligno potrà aderire, se costituito, ad un organismo di secondo grado
tra le associazioni operanti nella provincia di appartenenza, come stabilito
dall’art. 3 dello statuto Confederale, disciplinato dal capo I art. 1 del
Regolamento di attuazione Confederale.
Le eventuali modifiche a tali adesioni devono essere deliberate
dall’Assemblea Generale.
TITOLO II
Art. 5 – ASSOCIATI
Possono far parte dell’Associazione tutti gli
Operatori Economici e precisamente: le Imprese Artigiane, Commerciali,
Industriali, Agricole, le Società Cooperative, le Società di Persone, di
Capitali, le Società Consortili, le Associazioni No Profit, i Lavoratori
Autonomi, i lavoratori atipici e parasubordinati, i Professionisti e le altre
Organizzazioni di categoria della Provincia e di Province limitrofe che ne
facciano domanda al Consiglio Direttivo.
Possono essere ammessi come soci i lavoratori soci di società cooperative
di lavoro, disciplinati dagli articoli 2511 e segg. del C.C. e dal D.L.C.P.S.
14 dicembre 1947 n°1577, che rientrano in quanto previsto dal D.P.R. 30 Aprile
1979 n°620.
In deroga a quanto previsto dal primo comma possono essere annoverati tra
i soci i pensionati, che all’atto del pensionamento risultino iscritti
all’Associazione.
Art.
6 - AMMISSIONE
La domanda di
ammissione a socio, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, deve
essere presentata per iscritto all'Associazione e deve contenere:
a) la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto,
del regolamento di attuazione, del
codice etico e delle disposizioni che saranno emanate di volta in volta dagli
Organi Confederali;
b) l'impegno al pagamento delle quote sociali deliberate a norma di Statuto;
c) l'impegno ad osservare scrupolosamente la disciplina sociale;
d) obbligo a comunicare tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto
dichiarato nel modulo di adesione.
Nella domanda di adesione il richiedente deve inoltre in particolare indicare:
a) la descrizione puntuale dell'attività esercitata e codice Istat;
b) l'ubicazione dell'azienda;
c) il numero dei dipendenti e dei familiari collaboratori.
Sull'ammissione a socio delibera insindacabilmente la Giunta Esecutiva.
In caso di
mancata ammissione, la decisione all’interessato, sarà comunicata a cura della
Giunta Esecutiva a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro
sessanta giorni dalla delibera.
La quota associativa è intrasmissibile a qualsiasi titolo, salvo, in
caso di morte dell’associato, la prosecuzione nel rapporto associativo
dell’erede subentrante nell’attività limitatamente all’anno solare in cui è
avvenuto il decesso.
Art.
7 – VALIDITA’ DELL’ADESIONE
L’adesione vale per l’anno solare in cui è avvenuta e s’intende
tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia data disdetta del socio entro
il 30 novembre.
Art.
8 – OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI ASSOCIATI
L’iscrizione obbliga il socio all’osservanza del presente statuto ed alle
disposizioni che regolano il funzionamento e l’attività dell’Associazione.
Gli associati si impegnano particolarmente all’osservanza dei contratti
di lavoro e degli accordi economici stipulati dalla Confederazione, dalla
Federazione Regionale cui l’Associazione aderisce o dell’Associazione stessa.
L’Associato, per godere dei
diritti a lui concessi dallo statuto, deve essere in regola con i pagamenti
delle quote associative determinate annualmente dalla Giunta Esecutiva, le
quali devono essere corrisposte direttamente all’associazione alle scadenze
concordate e/o agli enti da essa preposti alla riscossione alle scadenze
previste dalla convenzione stessa.
I soci hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente e per iscritto ogni
variazione che dovesse avvenire nella loro azienda.
I soci non possono far parte di altre Organizzazioni Sindacali, similari,
locali, provinciali, regionali o nazionali, senza il consenso scritto della
Giunta Esecutiva dell’Associazione.
Art.
9 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde:
-
per morte dell’associato (per ditte individuali);
-
per decadenza ed esclusione;
-
per cessazione dell’impresa;
-
per dimissioni;
-
per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta
della Giunta Esecutiva, a causa di morosità, inadempienza agli obblighi sociali
o per indegnità. In ogni caso al socio cessato o ai suoi eredi non spetta alcun
diritto di rimborso delle quote associative o contributi in qualsiasi forma
versati.
ORGANI SOCIALI
Art. 10
– Sono Organi dell’Associazione:
a)
l’Assemblea
Generale;
b)
il
Consiglio Direttivo;
c)
la
Giunta Esecutiva;
d)
il
Presidente;
e)
il
Collegio dei Revisori dei Conti;
ASSEMBLEA
GENERALE
Art. 11 – L’Assemblea
Generale è costituita dai soci in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 e che
siano in regola con il versamento dei contributi associativi.
L’Assemblea
Generale può essere ordinaria e straordinaria.
Art. 12 –
Requisiti per l’eleggibilità
Per l'elezione alle cariche associative è necessario:
1. a) appartenere ad una delle categorie
di cui all'art. 1 dello statuto;
1. b) risultare associato in regola
con il versamento del contributo associativo,
1. c) per l'elezione alla carica di
Presidente, aver ricoperto per almeno un anno, incarichi dirigenziali
nell'Associazione o nelle Strutture Collaterali.
2) Nessun dirigente imprenditore, di
norma può assumere più di tre incarichi di rappresentanza, oltre quello
elettivo;
3) Tutti gli incarichi possono essere rinnovati per ulteriori due mandati oltre
a quello iniziale. Per gli incarichi
di Presidente e di Vice Presidente Vicario sono possibili solo due mandati
consecutivi.
4) Ogni dirigente
imprenditore designato nelle Strutture Collaterali ed a rappresentanze esterne
in Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organi in genere, deve
relazionare periodicamente al Presidente circa l'attività svolta dall'organismo
di cui fa parte; sarà cura del Presidente trasmettere tale relazione agli altri
Organi Dirigenziali.
La reiterata
inadempienza, da valutare da parte della Giunta Esecutiva, costituisce causa di
revoca del mandato.
5) La carica di Presidente è incompatibile con cariche istituzionali, così come
definito dall'art. 18 del Regolamento Confederale, con incarichi di
rappresentanza in partiti politici e in Organizzazioni di rappresentanza con
base associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità
di Confartigianato. Altrettanto vale per i Vice-Presidenti ed il
Segretario/Direttore. Eventuali deroghe a quanto sopra dovranno essere
richieste al Consiglio Direttivo e dallo stesso deliberate.
6) Tutte le cariche sociali sono domiciliate presso la sede
dell’Associazione.
7) Tutti le cariche dell’Associazione sono gratuite, salvo eventuale
rimborso delle spese da deliberarsi a
cura del Consiglio Direttivo.
Art. 13
- L’Assemblea:
a)
elegge
il Presidente, dodici membri di norma
in rappresentanza di almeno 12 delle 14 categorie di cui all’Art. 33 che
comporranno il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti
stabilendo il Presidente;
b)
fissa
le linee programmatiche generali dell’azione sindacale ed organizzativa
dell’Associazione;
c)
approva il bilancio consuntivo e preventivo
predisposto dal Consiglio Direttivo e
le annesse relazioni;
d)
approva
il regolamento e il codice etico
predisposto dal Consiglio Direttivo;
e)
apporta
modifiche allo Statuto;
f)
apporta le modifiche di adesione previste dall’art. 4 del
presente statuto;
g)
scioglie
l’Associazione e nomina i liquidatori secondo le modalità previste
dall’apposito articolo.
L’Assemblea si
riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro il 30 giugno, per
l’approvazione del bilancio consuntivo, ed in via straordinaria ogni qual volta
lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno
un terzo dei suoi componenti.
L’Assemblea viene
convocata dal Presidente dell’Associazione con invito da spedirsi, o con
pubblicazione sul “Corriere dell’Umbria” o “Nazione” edizione Umbria, almeno
quindici giorni prima della data della riunione.
L’invito contiene l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, con la indicazione degli
argomenti da trattare.
Tanto in seduta ordinaria che straordinaria l’Assemblea
Generale è validamente costituita:
a)
in
prima convocazione se intervengono o siano rappresentati la metà più uno dei
soci;
b)
in
seconda convocazione, che dovrà essere fissata almeno un giorno dopo la prima
convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Ogni partecipante ha
diritto ad un voto.
Partecipano alle
assemblee con diritto di voto:
a)
nel caso di
imprese individuali: il titolare dell'impresa ovvero, purché munito di
specifica delega da questi
sottoscritta, un familiare coadiuvante nell'impresa, così qualificato a termini
di legge.
b)
nel caso di
imprese costituite in forma societaria (esclusi consorzi e cooperative tra
imprese): il legale rappresentante
ovvero, purché munito di specifica delega da questi sottoscritta, uno dei soci;
c)
nel caso di
consorzi e cooperative tra imprese: il legale rappresentante ovvero, purché
munito di specifica delega conferita dall'organo statutariamente competente e
sottoscritta dal legale rappresentante, uno degli amministratori o uno dei
soci.
E' ammessa per ogni impresa associata la facoltà di delega scritta ad
altro socio, ma ciascun associato partecipante non può avere più di due
deleghe. I delegati di cui ai precedenti punti a,b,c, non possono essere
portatori di delega da parte di altro socio.
Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta di
voti e quelle riguardanti la nomina
della cariche sociali saranno prese a voto palese, fatta salva diversa volontà assembleare.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione
ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente Vicario, in
sua assenza dal Vice Presidente, ovvero dal membro più anziano di età del
Consiglio Direttivo.
Funziona da
Segretario dell’Assemblea il Direttore/Segretario dell’Associazione o persona
designata dal Presidente. Il verbale, da redigersi possibilmente prima che sia
sciolta la seduta dell’Assemblea, viene firmato dal Presidente, dal Segretario
dell’assemblea e da due membri del Consiglio Direttivo intervenuti.
IL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14 - Il
Consiglio Direttivo è così costituito:
a)
dal
Presidente eletto dall’Assemblea Generale
b)
dai dodici membri eletti dall’Assemblea Generale
;
c)
dai
Presidenti di Enti e Società collaterali alla Confartigianato;
d)
dai
Presidenti dei gruppi e movimenti, se istituiti, con delibera dal Consiglio
Direttivo ed esemplificati dall’art.
34;
e)
dai
membri, soci artigiani dell’Associazione, in seno alla CRA e alla CPA;
f)
dai membri, soci dell’Associazione, del Consiglio Generale
della CCIAA.
I membri di cui ai punti c) d) ) devono di norma
essere i Presidenti e solo in caso di impedimento o di incompatibilità di
incarico, può essere nominato un altro rappresentante con delibera dell’Organo
interessato, sentito il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio
Direttivo nella sua prima riunione elegge i due Vice Presidenti di cui uno Vicario i quali fanno parte di
diritto nella Giunta Esecutiva e altri due membri della Giunta Esecutiva.
Il Consiglio
Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni quattro mesi ed in via straordinaria quando
lo ritenga opportuno la Giunta Esecutiva o ne faccia richiesta almeno un terzo
dei membri del Consiglio.
Le sedute sono
valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti e le
relative deliberazioni sono prese a maggioranza di voti i quali spettano uno
per ciascun membro. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione o da chi ne
fa le veci.
L’avviso di
convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione a mezzo lettera, o fax, o posta
elettronica o telegramma e deve
contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli
argomenti da trattare.
Della riunione
viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale, il quale è firmato
dal Presidente e dal Direttore/Segretario dell’Associazione.
Il Consigliere che non presenzia alle riunioni per tre
volte consecutive, senza giustificato motivo , si considera decaduto.
Nel caso di dimissioni, recesso, perdita requisiti o
decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere alla surroga,
salvo ratifica dell’Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.
Gli associati
non artigiani non possono essere eletti in misura superiore al 20% (venti per
cento) del totale dei membri del Consiglio Direttivo.
I membri del
Consiglio Direttivo di cui ai punti a),
b) durano in carica quattro anni; gli
altri membri seguono le scadenze relative all’organo di rappresentanza e di
provenienza.
Art. 15 – Il
Consiglio Direttivo provvede alla migliore tutela degli interessi e degli scopi
dell’Associazione.
Più
precisamente:
a)
delibera
la convocazione delle Assemblee Generali e cura l’esecuzione delle loro
deliberazioni;
b)
delibera su tutte le questioni di carattere
generale che interessano l'Artigianato e le Piccole e Medie Imprese del
territorio di competenza, seguendo le linee programmatiche generali stabilite dall'assemblea, ed in linea con
gli orientamenti della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato;
c)
amministra
il patrimonio sociale compiendo tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
d)
cura la redazione dei bilanci
dell’Associazione per sottoporli all’approvazione dell’Assemblea Generale
Ordinaria;
e)
redige
il Regolamento e il Codice Etico dell’Associazione da portare in
approvazione all’Assemblea Generale;
f)
delibera le eventuali azioni giudiziarie attive e passive
dell’Associazione anche per i giudizi di revocazione e di cassazione e per le
procedure di compromessi o di arbitrati, sia di diritto che di amichevole
composizione;
g)
è
investito di ogni più ampio potere deliberativo espressamente riservato dallo
Statuto e dai regolamenti dell’Associazione nell’ambito degli scopi sociali;
h)
fare
quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari
GIUNTA ESECUTIVA
Art. 16 - Giunta Esecutiva
La Giunta è composta dal Presidente, dai due Vice
Presidenti, nonché dai due membri eletti dal Consiglio Direttivo. Il Presidente
può invitare ad assistere alla Giunta Esecutiva i Presidenti dell’Associazione
Anziani e Pensionati – ANAP, Donne Impresa e Giovani Imprenditori. La Giunta si
riunisce ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno o
ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente con lettera scritta, fax o
posta elettronica, spedita almeno tre giorni prima della data della seduta.
In caso di urgenza si potrà provvedere anche con convocazione
telefonica da parte del Presidente o da persona da lui designata. In caso di
assenza o impedimento del Presidente la riunione è presieduta dal Vice
Presidente Vicario.
La Giunta Esecutiva dura in carica quattro anni.
La Giunta Esecutiva:
a)
nomina il Direttore/Segretario dell’Associazione, stabilendo
la durata del mandato e il trattamento economico come da Contratto Collettivo
applicato;
b)
delibera le spese di ordinaria amministrazione;
c)
coadiuva e segue
l'attività degli organi di categoria al fine di dare un indirizzo organico
all'azione dell'Associazione, a tal scopo potrà regolamentare funzioni e
composizione degli organi stessi anche unitariamente con le altre Associazioni
del Sistema Confartigianato della Provincia di appartenenza, nonché potrà
istituire, implementare o sopprimere le categorie di cui all’Art. 33;
d)
stabilisce la quota sociale annua di tesseramento;
e)
delibera l’ammissione di nuovi soci;
f)
istituisce e scioglie commissioni per determinati scopi e
lavori, chiamando a farne parte anche esterni all’Associazione;
g)
prende iniziative per
lo studio e la soluzione dei problemi dell’Artigianato, della piccola impresa e
per la tutela delle categorie;
h)
provvede anche a mezzo
di enti o società, alla impostazione di servizi e di tutte quelle iniziative
che siano ritenute utili per il migliore conseguimento dei fini statuari;
i)
designa e revoca i
rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni,
Commissioni ed Organismi in genere sia
pubblici che privati;
j)
nomina e revoca il responsabile dell’organo di stampa
ufficiale dell’Associazione;
k)
delibera su tutte le materie o singole questioni che le siano
delegate dal Consiglio Direttivo;
La Giunta coadiuva inoltre il Presidente in
tutte quelle decisioni che, per urgenza, non possono essere portate all'esame
del Consiglio Direttivo. In questi casi le deliberazioni della Giunta Esecutiva
devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella sua seduta successiva.
La Giunta può altresì, su richiesta del Presidente, procedere all'esame
istruttorio di questioni di competenza del Consiglio Direttivo e formulare ad
esso proposte di soluzione. Le deliberazioni della Giunta sono fatte
constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore/Segretario
dell’Associazione, redatto su apposito registro.
Il Presidente
può chiamare a partecipare alle riunioni persone anche estranee
all’Associazione, di particolare competenza tecnica le quali non potranno
comunque avere diritto di voto.
Le riunioni sono
valide con la presenza effettiva della metà più uno dei suoi membri e le
relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti i quali spettano uno
per ciascun membro.
IL
PRESIDENTE
Art. 17 – Il
Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea Generale, dura in carica
quattro anni ed è rieleggibile per un
numero di mandati comunque non superiore a due consecutivi.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza
legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di
urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito, egli
viene sostituito dal Vice Presidente
Vicario, in sua assenza dal Vice Presidente
o dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo o della
Giunta esecutiva; di ciò farà fede la semplice sottoscrizione dell’atto da
parte del sostituto.
Il Presidente su proposta del il Direttore/Segretario, provvede all’assunzione e al
licenziamento del personale stabilendo il trattamento economico come da
Contratto Collettivo applicato.
CONSULTA COMUNALE
Art. 18
– Presso i Comuni
del territorio di competenza può
essere costituita dalla Giunta Esecutiva una Consulta. I membri saranno scelti tra i soci che hanno
la sede legale nel comune stesso.
La Consulta non è
un organo dell’Associazione ma
collabora con la Giunta Esecutiva prospettando a titolo consultivo tutti i
problemi locali interessati all’Associazione.
CONSIGLI
DI CATEGORIA
Art. 19 – Gli
associati esercitano diversi mestieri nei quali sono rappresentati. I mestieri
o gruppi di mestieri sono costituiti in Categorie come previste dall’Art. 33
del presente statuto.
Le Categorie ed
i mestieri sono istituite, implementate o soppresse dalla Giunta Esecutiva a
norma del presente Statuto.
I Consigli di
Categoria con delibera della Giunta Esecutiva potranno essere composti anche
unitariamente con le altre Associazioni del Sistema Confartigianato della
Provincia di appartenenza, al fine di uniformare il sistema della Categorie a
livello Provinciale.
I
Presidenti delle Organizzazioni
Regionali di Categoria potranno quindi, se osservato il comma precedente,
essere proposti per la nomina unitariamente con le altre Associazioni del
Sistema Confartigianato della Provincia di appartenenza, altresì si procederà
alla proposta autonomamente.
Art. 20 – Per
tutte le questioni che interessano solo un mestiere, lo stesso può tenere riunioni separate dei propri soci. Le
deliberazioni della categoria, o di un mestiere nel suo ambito, debbono essere ratificate dalla Giunta
Esecutiva dell’Associazione.
Art. 21 – Ogni mestiere può eleggere un proprio Consiglio
che nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente.
Il Consiglio di
categoria è composto da tutti i Presidenti che lo compongono ed elegge un
Presidente ed un Vice Presidente, tenendo anche conto del numero delle imprese
associate.
Il Presidente,
il Vice Presidente ed il Consiglio di Categoria durano in carica quattro anni e
sono rieleggibili.
Art. 22 – Il
Presidente di Categoria convoca in Assemblea i soci della Categoria o parte di
essi, ogni qualvolta che egli o il consiglio di categoria lo ritenga opportuno,
o sia richiesto da almeno 10 soci della categoria o per delibera della Giunta
Esecutiva.
Il Presidente e
il Direttore/Segretario dell’Associazione ha sempre diritto di assistere, o di
farsi rappresentare da un delegato
membro della Giunta Esecutiva o da un funzionario dell’Associazione, alle
Assemblee di Categoria e alle riunioni delle loro rappresentanze.
Art. 23 - Il
Consiglio di Categoria dà esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee di
Categoria in armonia alle disposizioni di attuazione del Consiglio Direttivo e
della Giunta Esecutiva della Associazione.
Il Consiglio di
Categoria si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal Presidente della
Categoria o sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri di Categoria o per
delibera della Giunta Esecutiva.
NORME
GENERALI
Art. 24 – E’
fatto divieto di distribuire agli Associati, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che per obblighi di legge. Non possono essere eletti
alle cariche sociali: i dipendenti della Associazione e delle sue strutture
collegate anche se soci o collaboratori di Imprese Artigiane socie, tale
vincolo permane anche per altri due anni dall’eventuale cessazione del rapporto
di lavoro e gli Associati che siano legati a dipendenti della Associazione o a
strutture di sua emanazione da rapporti di parentela o affinità entro il 2°
grado sia in linea retta che in linea collaterale.
COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 25 – Il
Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e da due supplenti e
durano in carica quattro anni.
I tre membri
effettivi e i due supplenti sono nominati dall’Assemblea Generale , anche tra i
non associati.
I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento
amministrativo dell'Associazione e predispongono la relazione da sottoporre al
Consiglio Direttivo per la stesura del bilancio consuntivo e del bilancio
preventivo, nonché da sottoporre all'Assemblea Generale.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto, senza diritto
al voto, alle riunioni degli Organi Sociali tutte le volte che siano poste
all'ordine del giorno questioni di carattere amministrativo, economico e
finanziario e inoltre quando sia il Presidente dell'Associazione a richiederne
la partecipazione.
IL
DIRETTORE/SEGRETARIO
Art. 26 - Il
Direttore/Segretario è il responsabile
della conduzione degli uffici. Egli è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente ed esercita il
mandato affidatogli in stretto raccordo con lo stesso. Il Direttore funge da
Segretario: dell’Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta
Esecutiva e ne firma i verbali congiuntamente al Presidente.
Il Direttore propone al
Presidente l’assunzione o il licenziamento del personale in attuazione alle
normative contrattuali fissate dal Contratto Collettivo applicato.
Il Direttore firma singolarmente tutti gli atti, documenti
e corrispondenza dell’Associazione, in esecuzione delle decisioni della Giunta
e del Consiglio Direttivo, qualora non sia indispensabile la firma del
Presidente.
PATRIMONIO
E AMMINISTRAZIONE
Art. 27 – Il Patrimonio dell’Associazione è formato:
a)
dai
beni mobili, immobili e valori, che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell’Associazione;
b)
dalle
erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell’Associazione e dalle
eventuali devoluzioni di beni, fatte dall’Associazione da terzi a qualsiasi
titolo;
Art. 28 – Le
entrate dell’Associazione sono costituite:
a)
dalle
somme ricavate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (donazioni,
diritti, ritenute, interessi, dividendi, promozione, sviluppo delle politiche
del credito, ecc);
b)
dalle
quote sociali annue dovute e da
eventuali contributi integrativi versati dagli Associati.
Art. 29 –
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La proposta di bilancio nei termini di cui all’Art. 13 è
presentata dal Consiglio Direttivo all’Assemblea Generale per l’approvazione
definitiva.
Il prospetto di
bilancio, consuntivo e preventivo, nei 15 giorni precedenti l’Assemblea
Generale deve restare depositato in copia nella sede dell’Associazione di modo
che i soci ne possano prendere visione.
Il bilancio
nella sua redazione dovrà fornire un rendiconto economico e finanziario chiaro
e completo e successivamente alla sua approvazione sarà a disposizione di tutti gli Associati per i 30 giorni
successivi.
MODIFICHE
DELLO STATUTO
Art. 30 - Le modifiche da apportarsi al presente
Statuto devono essere deliberate dell’Assemblea Generale col voto favorevole
della maggioranza assoluta, la metà più uno degli intervenuti e verranno fatte risultare dal verbale redatto dal
Notaio.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art.
31 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea
Generale Straordinaria , con il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti e può essere respinta con
il voto favorevole di almeno un terzo dei presenti.
In
caso di deliberazioni di scioglimento l’Assemblea nomina un collegio di
liquidatori, determinandone i poteri.
I
liquidatori avranno l’obbligo di devolvere il patrimonio netto
dell’Associazione ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di
pubblica utilità secondo le indicazioni dell’Assemblea, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 96 N. 662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
NORME TRANSITORIE
Art. 32 –
Le categorie sono stabilite in:
Le categorie o gruppi di
categoria omogenee vengono indicate in n° 14 e sono di massima così composte:
1)
Alimentazione: Alimentari Vari, Erboristerie,
Gelatieri, Molitori, Pizza di Qualità, Pasta Fresca, Caseari, Frantoiani,
Lavorazioni Carni, Panificatori e Pasticceri, Rosticcerie, Macellazioni,
Conserve Alimentari, Affini.
2)
Artistico: Ceramisti, Orafi, Vetrai, Imprenditori del
Restauro, Strumenti Musicali, Orologiai, Articoli da Regalo Artistici, Affini.
3)
Autoriparazione: Meccanici per la riparazione di
Autoveicoli, Gommisti e Vulcanizzatori, Elettrauto e Pompisti, Riparatori di
Carrozzerie e Verniciatori Autoveicoli, Autolavaggi, Meccanici Moto e Cicli,
Affini.
4)
Benessere
(o
dei Servizi alla Persona): Barbieri, Acconciatori maschili e femminili,
Estetiste, Fiositerapisti, Cosmetici, Odontotecnici, Chimici e Plastici,
Fitness NAC e Eurowellness, Affini.
5)
Comunicazione e dei Servizi Innovativi: Copisterie,
Eliografie, Legatorie, Grafici, Fotografi e Videoperatori, Lavorazione della
Carta, Tipografi, Litografi, Designer, Affini.
6)
Costruzioni: Costruzioni e Riparazioni in genere; Marmisti,
Imbianchini, Verniciatori, Pavimentisti, Levigatori, Infissi in Alluminio,
Ceramisti Terzo Fuoco, Spazzacamini, Affini all’edilizia.
7)
Impianti: Elettricisti, Idraulici, Termoidraulici,
Bruciatoristi, Climatizzazione ed Idraulica, Ascensoristi, Antennisti,
Riparatori Radio TV, Riparatori Elettrodomestici, Frigoristi, Arrotini,
Ombrellai, Arredo Giardino, Riparazioni Varie, Oggettistica di Arredamento,
Lampade Votive, affini.
8)
Legno e Arredo: Falegnami in genere, Mobilieri,
Ebanisti, Tappezzieri, Poltronifici, Produttori Infissi in Legno, Arredo
Urbano, Affini.
9)
Manifatturiero e Subfornitura: Fabbri, Serramentisti e
Carpentieri, Carpentieri Meccanici, Elettronici e Meccanici, Produzione di Armi
Meccanici di Produzione, Tornitori, Fresatori, Saldatori, Lavorazioni del Ferro
in genere, Affini.
10)
Moda:
Pulitintolavanderie, Calzettieri, Pellettieri, Produttori di Occhiali, Terzisti
– TAC, Produzione di Calzature e Riparazioni, Imprenditori Abbigliamento,
Pelliccerie, Sarti, Affini.
11)
Servizi
e Terziario: Autoscuole, Soccorritori Stradali, altri Operatori, Affini.
12)
Trasporti,
Logistica e Mobilità: Trasporto
Merci in C/T e C/P, Autobus Operator, Taxi Autonoleggi con e senza conducente,
Battellieri, Trasportatori su acqua, Imprenditori Nautici, Affini.
13)
Turismo:
Operatori del Turismo, Agenzie di Viaggio, Guide Turistiche, Operatori di
Spiaggia, Operatori della Ristorazione, Affini.
14)
Attività
n.c.a. e Forme Associate: Commercianti, Industriali, Agricoltori,
Professionisti, Lavoratori Autonomi,
Agenzie Immobiliari, consorzi, Soc. cooperative, Soc. Consortili,
Associazioni Culturali e Movimenti per la Valorizzazione Storica del
Territorio, Affini.
Art.
33 – I Gruppi e/o movimenti all’interno della struttura associativa se
costituiti possono essere:
-
Associazioni Anziani
-
Gruppi Giovani Imprenditori
-
Gruppo Donne Imprenditrici
-
Patronato
Art.
34 - Le limitazioni temporali di cui all’Art. 12 comma 3, si intendono
operative dall’approvazione del presente statuto e pertanto non saranno
conteggiati i mandati precedentemente effettuati.
CLAUSOLA ARBITRALE
Art. 35
- Sono devolute alla cognizione di arbitri
rituali secondo le disposizione di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le
modalità di cui alla presente clausola, salvo che la legge preveda l’intervento
obbligatorio del Pubblico Ministero:
a)
tutte le controversie insorgenti tra soci, ovvero tra i soci e
la società, che abbiamo ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
sociale, ivi comprese quelle relative all’esclusione del socio o al suo
recesso;
b)
le controversie promosse da amministratori, liquidatori o
sindaci ovvero insorte nei loro confronti.
La clausola
arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori ed è
vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di
socio è oggetto della controversia. La sua accettazione espressa è condizione
di proponibilità della domanda di adesione alla Associazione da parte dei nuovi
soci. L’accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o
liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola arbitrale la
quale è vincolante per costoro.
Gli arbitri sono
scelti tra soggetti estranei alla società e sono nominati dal Presidente della
Camera di Commercio di Perugia.
La domanda di
arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società,
è accessibile ai soci ed è depositata presso il Registro delle imprese ai sensi
dell’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli arbitri
decidono secondo diritto. I soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a
decidere secondo equità.
Il lodo è sempre
impugnabile e le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.
Non possono
essere deferite agli arbitri le controversie che abbiano come oggetto interessi
generali della società, o che riguardino la violazione di norme poste a tutela
dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi, come quelle relative allo
scioglimento della società, alla nomina degli amministratori ed
all’approvazione del bilancio.
Ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 5/03, quando gli arbitri, al fine di decidere la
controversia loro deferita, vengano a conoscenza di questioni non
compromettibili, ovvero quando l’oggetto dell’arbitrato sia costituito dalla
validità delle delibere assembleari, sono tenuti a decidere secondo diritto,
con lodo impugnabile anche a norma dell’art. 829, secondo comma, del Codice di
procedura civile.
Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla
costituzione dell’organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per
non più di una sola volta nei casi di interventi di terzi o di altri soci di
cui all’art. 35 comma 2 del D.Lgs n. 5/03, ovvero nel caso in cui sia
necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio o in ogni altro caso in
cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o
al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello
svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto
del contraddittorio.
Gli arbitri
fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui attenersi e
le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare almeno una prima
udienza di trattazione.
Le spese di
funzionamento dell’organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove
l’attivazione della procedura.
La mancata
esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri
è valutata quale causa di reclusione del socio, quando incida sull’osservanza
dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir
meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.
Art.
36 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del
Codice Civile e le leggi vigenti nella Repubblica Italiana.
