Confartigianato Imprese Foligno
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Statuto

  Statuto aggiornato in data 08.07.2005
Notaio Dott. Marcello Grifi


statuto associazione

TITOLO I

COSTITUZIONE – SCOPI

Art. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita con Sede in Foligno, l’Associazione Autonoma Artigiani di Foligno e circondario, di seguito denominata Confartigianato Imprese Foligno, aperta anche all’adesione delle micro, piccole e medie imprese in generale, del lavoro autonomo del terziario e dei servizi ai sensi dell’ordinamento giuridico Italiano e dell’Unione Europea, in base al principio della libertà dell’organizzazione sindacale, recepito dall’art. 39 della Costituzione.

L’Associazione è attiva ed operante senza interruzione sin dal 10 ottobre 1949 e la sua durata è illimitata.

Art. 2 – NATURA

L’Associazione è una libera organizzazione politico – sindacale, ha carattere apartitico, autonomo e indipendente e non ha fini di lucro.

Art. 3 - SCOPI

L’Associazione si propone di:

a)    Rappresentare le imprese associate presso ogni autorità, amministrazione, ente, istituzione, associazione economica e sindacale, organismo pubblico e privato, anche in sede giudiziaria, qualora la legge lo consenta;

b)    Tutelare nell’ambito delle sue competenze gli interessi di ogni associato presso i suddetti enti;

c)    Disciplinare i rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti delle azienda associate per mezzo di concordati e di contratti di lavoro;

d)    Procedere alla trattazione delle controversie collettive ed individuali di lavoro concernenti gli iscritti onde addivenire alla loro amichevole composizione;

e)    Studiare e tutelare in campo sindacale, commerciale, legale, finanziario, assicurativo, previdenziale, culturale, artistico e sanitario gli interessi dei soci;

f)     Curare la formazione professionale dei titolari e dei lavoratori delle imprese associate;

g)   Provvedere alle nomine o designazioni di rappresentanti in tutti i Consigli, Enti ed Organi presso i quali siano comunque trattati interessi e problemi delle categorie associate e sia richiesta la rappresentanza delle stesse;

h)    Fornire alle imprese associate ogni tipo di assistenza, con particolare riguardo alla gestione aziendale, all’accesso al credito, agli insediamenti produttivi, all’esportazione, alla promozione e allo sviluppo, alla partecipazione a fiere in Italia e all’estero;

i)     Diffondere e rafforzare i legami di solidarietà economica e sociale fra i soci;

j)   Incrementare, d’intesa con le altre categorie produttive, la crescita e lo sviluppo dell’economia del territorio in cui opera.

Per il conseguimento degli scopi sociali l’Associazione potrà attuare tutte le iniziative ritenute idonee.

Potrà quindi:

1)   istituire sedi periferiche e rappresentanze in tutti i Comuni del proprio territorio;

2)    redigere, stampare e diffondere periodici, le pubblicazioni e gli stampati di qualunque tipo anche di collaborazione con enti pubblici e privati oltre che a Società collegate; curare la diffusione di notizie con ogni strumento e supporto ritenuto idoneo, ivi compreso internet ed istituire, se necessaria, una rete intranet fra i Soci;

3)    promuovere la costituzione di appositi enti collaterali, quali società di servizi, cooperative, consorzi, comitati per mostre e mercati e altre associazioni od organismi, che si ritenessero utili per lo sviluppo economico, tecnico ed artistico delle attività artigiane e delle PMI, o per la realizzazione di iniziative di mutualità e solidarietà tra i soci;

4) favorire e gestire lo svolgimento di programmi di formazione e di aggiornamento anche tramite corsi, seminari e riunioni di studio per i titolari ed i soci delle imprese associate nonché per i loro collaboratori;

5)    assumere partecipazioni o interessenze di enti, imprese, società ed organismi in genere, la cui attività sia ritenuta connessa o pertinente, o comunque, adeguata agli scopi sociali;

6)  esercitare tutte quelle altre funzioni che si rendessero di volta in volta necessarie nell’interesse dei soci nonché compiere qualunque altro atto di natura economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuto utile al raggiungimento degli scopi sociali stessi;

7)    promuovere tra le imprese associate la costituzione di cooperative, consorzi, società ed enti in genere formati in maggioranza da imprese artigiane.

Art. 4 – ADESIONI

La Confartigianato Imprese Foligno aderisce alla Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato – Confartigianato Imprese – e alla Confartigianato Imprese Umbria, Federazione Regionale  tra le Associazioni Confartigianato dell’Umbria, impegnandosi a seguirne le linee di politica sindacale nel rispetto delle peculiarità economiche, storiche e culturali locali.

La Confartigianato Imprese Foligno potrà aderire, se costituito, ad un organismo di secondo grado tra le associazioni operanti nella provincia di appartenenza, come stabilito dall’art. 3 dello statuto Confederale, disciplinato dal capo I art. 1 del Regolamento di attuazione Confederale.

Le eventuali modifiche a tali adesioni devono essere deliberate dall’Assemblea Generale.


TITOLO II

Art. 5 – ASSOCIATI

Possono far parte dell’Associazione tutti gli Operatori Economici e precisamente: le Imprese Artigiane, Commerciali, Industriali, Agricole, le Società Cooperative, le Società di Persone, di Capitali, le Società Consortili, le Associazioni No Profit, i Lavoratori Autonomi, i lavoratori atipici e parasubordinati, i Professionisti e le altre Organizzazioni di categoria della Provincia e di Province limitrofe che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi come soci i lavoratori soci di società cooperative di lavoro, disciplinati dagli articoli 2511 e segg. del C.C. e dal D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n°1577, che rientrano in quanto previsto dal D.P.R. 30 Aprile 1979 n°620.

In deroga a quanto previsto dal primo comma possono essere annoverati tra i soci i pensionati, che all’atto del pensionamento risultino iscritti all’Associazione.

Art. 6 - AMMISSIONE

La domanda di ammissione a socio, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, deve essere presentata per iscritto all'Associazione e deve contenere:
a) la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, del regolamento di attuazione, del codice etico e delle disposizioni che saranno emanate di volta in volta dagli Organi Confederali;
b) l'impegno al pagamento delle quote sociali deliberate a norma di Statuto;
c) l'impegno ad osservare scrupolosamente la disciplina sociale;
d) obbligo a comunicare tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato nel modulo di adesione.
Nella domanda di adesione il richiedente deve inoltre in particolare indicare:
a) la descrizione puntuale dell'attività esercitata e codice Istat;
b) l'ubicazione dell'azienda;
c) il numero dei dipendenti e dei familiari collaboratori.
Sull'ammissione a socio delibera insindacabilmente la Giunta Esecutiva.

In caso di mancata ammissione, la decisione all’interessato, sarà comunicata a cura della Giunta Esecutiva a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro sessanta giorni dalla delibera.
La quota associativa è intrasmissibile a qualsiasi titolo, salvo, in caso di morte dell’associato, la prosecuzione nel rapporto associativo dell’erede subentrante nell’attività limitatamente all’anno solare in cui è avvenuto il decesso.

Art. 7 – VALIDITA’ DELL’ADESIONE

L’adesione vale per l’anno solare in cui è avvenuta e s’intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia data disdetta del socio entro il 30 novembre.

 Art. 8 – OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI ASSOCIATI

L’iscrizione obbliga il socio all’osservanza del presente statuto ed alle disposizioni che regolano il funzionamento e l’attività dell’Associazione.

Gli associati si impegnano particolarmente all’osservanza dei contratti di lavoro e degli accordi economici stipulati dalla Confederazione, dalla Federazione Regionale cui l’Associazione aderisce o dell’Associazione stessa.

 L’Associato, per godere dei diritti a lui concessi dallo statuto, deve essere in regola con i pagamenti delle quote associative determinate annualmente dalla Giunta Esecutiva, le quali devono essere corrisposte direttamente all’associazione alle scadenze concordate e/o agli enti da essa preposti alla riscossione alle scadenze previste dalla convenzione stessa.

I soci hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione che dovesse avvenire nella loro azienda.

I soci non possono far parte di altre Organizzazioni Sindacali, similari, locali, provinciali, regionali o nazionali, senza il consenso scritto della Giunta Esecutiva dell’Associazione.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

-         per morte dell’associato (per ditte individuali);

-         per decadenza ed esclusione;

-         per cessazione dell’impresa;

-         per dimissioni;

-       per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva, a causa di morosità, inadempienza agli obblighi sociali o per indegnità. In ogni caso al socio cessato o ai suoi eredi non spetta alcun diritto di rimborso delle quote associative o contributi in qualsiasi forma versati. 

ORGANI SOCIALI

Art. 10 – Sono Organi dell’Associazione:

a)      l’Assemblea Generale;

b)     il Consiglio Direttivo;

c)      la Giunta Esecutiva;

d)     il Presidente;

e)      il Collegio dei Revisori dei Conti;

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 11 – L’Assemblea Generale è costituita dai soci in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 e che siano in regola con il versamento dei contributi associativi.

L’Assemblea Generale può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 12 – Requisiti per l’eleggibilità

Per l'elezione alle cariche associative è necessario:
1. a)   appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 1 dello statuto;
1. b)   risultare associato in regola con il versamento del contributo associativo,
1. c)   per l'elezione alla carica di Presidente, aver ricoperto per almeno un anno, incarichi dirigenziali nell'Associazione o nelle Strutture Collaterali.
2)  Nessun dirigente imprenditore, di norma può assumere più di tre incarichi di rappresentanza, oltre quello elettivo;
3) Tutti gli incarichi possono essere rinnovati per ulteriori due mandati oltre a quello iniziale.
Per gli incarichi di Presidente e di Vice Presidente Vicario sono possibili solo due mandati consecutivi.
 

4) Ogni dirigente imprenditore designato nelle Strutture Collaterali ed a rappresentanze esterne in Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organi in genere, deve relazionare periodicamente al Presidente circa l'attività svolta dall'organismo di cui fa parte; sarà cura del Presidente trasmettere tale relazione agli altri Organi Dirigenziali.

La reiterata inadempienza, da valutare da parte della Giunta Esecutiva, costituisce causa di revoca del mandato.
5) La carica di Presidente è incompatibile con cariche istituzionali, così come definito dall'art. 18 del Regolamento Confederale, con incarichi di rappresentanza in partiti politici e in Organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità di Confartigianato. Altrettanto vale per i Vice-Presidenti ed il Segretario/Direttore. Eventuali deroghe a quanto sopra dovranno essere richieste al Consiglio Direttivo e dallo stesso deliberate.

6) Tutte le cariche sociali sono domiciliate presso la sede dell’Associazione.
7) Tutti le cariche dell’Associazione sono gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese da deliberarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - L’Assemblea:

a)      elegge il Presidente, dodici membri  di norma in rappresentanza di almeno 12 delle 14 categorie di cui all’Art. 33 che comporranno il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti stabilendo il Presidente;

b)      fissa le linee programmatiche generali dell’azione sindacale ed organizzativa dell’Associazione;

c)       approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo  e le annesse relazioni;

d)      approva il regolamento e il codice etico  predisposto dal Consiglio Direttivo;

e)      apporta modifiche allo Statuto;

f)        apporta le modifiche di adesione previste dall’art. 4 del presente statuto;

g)      scioglie l’Associazione e nomina i liquidatori secondo le modalità previste dall’apposito articolo.

 L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Associazione con invito da spedirsi, o con pubblicazione sul “Corriere dell’Umbria” o “Nazione” edizione Umbria, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L’invito contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, con la indicazione degli argomenti da trattare.

Tanto in seduta ordinaria che straordinaria l’Assemblea Generale è validamente costituita:

a)      in prima convocazione se intervengono o siano rappresentati la metà più uno dei soci;

b)      in seconda convocazione, che dovrà essere fissata almeno un giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Ogni partecipante ha diritto ad un voto.

Partecipano alle assemblee con diritto di voto:

a)      nel caso di imprese individuali: il titolare dell'impresa ovvero, purché munito di specifica delega  da questi sottoscritta, un familiare coadiuvante nell'impresa, così qualificato a termini di legge.

b)     nel caso di imprese costituite in forma societaria (esclusi consorzi e cooperative tra imprese):  il legale rappresentante ovvero, purché munito di specifica delega da questi sottoscritta, uno dei soci;

c)    nel caso di consorzi e cooperative tra imprese: il legale rappresentante ovvero, purché munito di specifica delega conferita dall'organo statutariamente competente e sottoscritta dal legale rappresentante, uno degli amministratori o uno dei soci.

E' ammessa per ogni impresa associata la facoltà di delega scritta ad altro socio, ma ciascun associato partecipante non può avere più di due deleghe. I delegati di cui ai precedenti punti a,b,c, non possono essere portatori di delega da parte di altro socio.

 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta  di voti  e quelle riguardanti la nomina della cariche sociali saranno prese a voto palese, fatta salva diversa  volontà assembleare.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente Vicario, in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Funziona da Segretario dell’Assemblea il Direttore/Segretario dell’Associazione o persona designata dal Presidente. Il verbale, da redigersi possibilmente prima che sia sciolta la seduta dell’Assemblea, viene firmato dal Presidente, dal Segretario dell’assemblea e da due membri del Consiglio Direttivo intervenuti. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è così costituito:

a)      dal Presidente eletto dall’Assemblea Generale

b)      dai  dodici membri eletti dall’Assemblea Generale ;

c)      dai Presidenti di Enti e Società collaterali alla Confartigianato;

d)      dai Presidenti dei gruppi e movimenti, se istituiti, con delibera dal Consiglio Direttivo ed esemplificati dall’art.  34;

e)      dai membri, soci artigiani dell’Associazione, in seno alla CRA e alla CPA;

f)        dai membri, soci dell’Associazione, del Consiglio Generale della CCIAA.

I membri  di cui ai punti c) d) ) devono di norma essere i Presidenti e solo in caso di impedimento o di incompatibilità di incarico, può essere nominato un altro rappresentante con delibera dell’Organo interessato, sentito il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge i due Vice Presidenti  di cui uno Vicario i quali fanno parte di diritto nella Giunta Esecutiva e altri due membri della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni  quattro mesi ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno la Giunta Esecutiva o ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza di voti i quali spettano uno per ciascun membro. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci.

L’avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno  tre giorni prima della riunione a mezzo lettera, o fax, o posta elettronica o telegramma  e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Della riunione viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale, il quale è firmato dal Presidente e dal Direttore/Segretario dell’Associazione.

Il Consigliere che non presenzia alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo , si considera decaduto.

Nel caso di dimissioni, recesso, perdita requisiti o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere alla surroga, salvo ratifica dell’Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Gli associati non artigiani non possono essere eletti in misura superiore al 20% (venti per cento) del totale dei membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo di cui ai punti  a), b)  durano in carica quattro anni; gli altri membri seguono le scadenze relative all’organo di rappresentanza e di provenienza.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo provvede alla migliore tutela degli interessi e degli scopi dell’Associazione.

Più precisamente:

a)      delibera la convocazione delle Assemblee Generali e cura l’esecuzione delle loro deliberazioni;

b)      delibera su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'Artigianato e le Piccole e Medie Imprese del territorio di competenza, seguendo le linee programmatiche generali  stabilite dall'assemblea, ed in linea con gli orientamenti della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato;

c)      amministra il patrimonio sociale compiendo tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

d)       cura la redazione dei bilanci dell’Associazione per sottoporli all’approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria;

e)       redige  il Regolamento e il Codice Etico dell’Associazione da portare in approvazione all’Assemblea Generale; 

f)        delibera le eventuali azioni giudiziarie attive e passive dell’Associazione anche per i giudizi di revocazione e di cassazione e per le procedure di compromessi o di arbitrati, sia di diritto che di amichevole composizione;

g)      è investito di ogni più ampio potere deliberativo espressamente riservato dallo Statuto e dai regolamenti dell’Associazione nell’ambito degli scopi sociali;

h)      fare quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 16 - Giunta Esecutiva

La Giunta è composta dal Presidente, dai due Vice Presidenti, nonché dai due membri eletti dal Consiglio Direttivo. Il Presidente può invitare ad assistere alla Giunta Esecutiva i Presidenti dell’Associazione Anziani e Pensionati – ANAP, Donne Impresa e Giovani Imprenditori. La Giunta si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente con lettera scritta, fax o posta elettronica, spedita almeno tre giorni prima della data della seduta. In caso di urgenza si potrà provvedere anche con convocazione telefonica da parte del Presidente o da persona da lui designata. In caso di assenza o impedimento del Presidente la riunione è presieduta dal Vice Presidente Vicario.

La Giunta Esecutiva dura in carica quattro anni.

La Giunta Esecutiva:

a)        nomina il Direttore/Segretario dell’Associazione, stabilendo la durata del mandato e il trattamento economico come da Contratto Collettivo applicato;

b)        delibera le spese di ordinaria amministrazione;

c)        coadiuva e segue l'attività degli organi di categoria al fine di dare un indirizzo organico all'azione dell'Associazione, a tal scopo potrà regolamentare funzioni e composizione degli organi stessi anche unitariamente con le altre Associazioni del Sistema Confartigianato della Provincia di appartenenza, nonché potrà istituire, implementare o sopprimere le categorie di cui all’Art. 33;

d)        stabilisce la quota sociale annua di tesseramento;

e)        delibera l’ammissione di nuovi soci;

f)          istituisce e scioglie commissioni per determinati scopi e lavori, chiamando a farne parte anche esterni all’Associazione; 

g)   prende iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dell’Artigianato, della piccola impresa e per la tutela delle categorie;

h)         provvede anche a mezzo di enti o società, alla impostazione di servizi e di tutte quelle iniziative che siano ritenute utili per il migliore conseguimento dei fini statuari;

i)           designa e revoca i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed  Organismi in genere sia pubblici che privati;

j)          nomina e revoca il responsabile dell’organo di stampa ufficiale dell’Associazione;

k)        delibera su tutte le materie o singole questioni che le siano delegate dal Consiglio Direttivo;

La Giunta coadiuva inoltre il Presidente in tutte quelle decisioni che, per urgenza, non possono essere portate all'esame del Consiglio Direttivo. In questi casi le deliberazioni della Giunta Esecutiva devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella sua seduta successiva. La Giunta può altresì, su richiesta del Presidente, procedere all'esame istruttorio di questioni di competenza del Consiglio Direttivo e formulare ad esso proposte di soluzione. Le deliberazioni della Giunta sono fatte constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore/Segretario dell’Associazione, redatto su apposito registro.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni persone anche estranee all’Associazione, di particolare competenza tecnica le quali non potranno comunque avere diritto di voto.

Le riunioni sono valide con la presenza effettiva della metà più uno dei suoi membri e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti i quali spettano uno per ciascun membro. 

IL PRESIDENTE

Art. 17 – Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea Generale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un numero di mandati comunque non superiore a due consecutivi.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, prende tutti i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività dell'Associazione, firma gli ordinativi di pagamento.

In caso di urgenza il Presidente, previa consultazione con i Vice Presidenti, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo o della Giunta, dal quale però si farà ratificare le decisioni prese nella prima riunione utile.

In caso di urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito, egli viene sostituito  dal Vice Presidente Vicario, in sua assenza dal Vice Presidente  o dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo o della Giunta esecutiva; di ciò farà fede la semplice sottoscrizione dell’atto da parte del sostituto.

Il Presidente  su proposta del  il Direttore/Segretario, provvede all’assunzione e al licenziamento del personale stabilendo il trattamento economico come da Contratto Collettivo applicato.

 CONSULTA COMUNALE

Art. 18 – Presso i Comuni  del  territorio di competenza può essere costituita dalla Giunta Esecutiva una Consulta.  I membri saranno scelti tra i soci che hanno la sede legale nel comune stesso.

La Consulta non  è un organo  dell’Associazione ma collabora  con  la Giunta Esecutiva prospettando a titolo consultivo tutti i problemi locali interessati all’Associazione. 

CONSIGLI DI CATEGORIA

Art. 19 – Gli associati esercitano diversi mestieri nei quali sono rappresentati. I mestieri o gruppi di mestieri sono costituiti in Categorie come previste dall’Art. 33 del presente statuto.

Le Categorie ed i mestieri sono istituite, implementate o soppresse dalla Giunta Esecutiva a norma del presente Statuto.

I Consigli di Categoria con delibera della Giunta Esecutiva potranno essere composti anche unitariamente con le altre Associazioni del Sistema Confartigianato della Provincia di appartenenza, al fine di uniformare il sistema della Categorie a livello Provinciale.

I Presidenti  delle Organizzazioni Regionali di Categoria potranno quindi, se osservato il comma precedente, essere proposti per la nomina unitariamente con le altre Associazioni del Sistema Confartigianato della Provincia di appartenenza, altresì si procederà alla proposta autonomamente.

Art. 20 – Per tutte le questioni che interessano solo un mestiere, lo stesso può  tenere riunioni separate dei propri soci. Le deliberazioni della categoria, o di un mestiere nel suo ambito,  debbono essere ratificate dalla Giunta Esecutiva  dell’Associazione.

Art. 21 – Ogni mestiere può eleggere un proprio Consiglio che nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio di categoria è composto da tutti i Presidenti che lo compongono ed elegge un Presidente ed un Vice Presidente, tenendo anche conto del numero delle imprese associate.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio di Categoria durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 22 – Il Presidente di Categoria convoca in Assemblea i soci della Categoria o parte di essi, ogni qualvolta che egli o il consiglio di categoria lo ritenga opportuno, o sia richiesto da almeno 10 soci della categoria o per delibera della Giunta Esecutiva.

Il Presidente e il Direttore/Segretario dell’Associazione ha sempre diritto di assistere, o di farsi rappresentare da un  delegato membro della Giunta Esecutiva o da un funzionario dell’Associazione, alle Assemblee di Categoria e alle riunioni delle loro rappresentanze.

Art. 23 - Il Consiglio di Categoria dà esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee di Categoria in armonia alle disposizioni di attuazione del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva della Associazione.

Il Consiglio di Categoria si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal Presidente della Categoria o sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri di Categoria o per delibera della Giunta Esecutiva.

NORME GENERALI

Art. 24 – E’ fatto divieto di distribuire agli Associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che per obblighi di legge. Non possono essere eletti alle cariche sociali: i dipendenti della Associazione e delle sue strutture collegate anche se soci o collaboratori di Imprese Artigiane socie, tale vincolo permane anche per altri due anni dall’eventuale cessazione del rapporto di lavoro e gli Associati che siano legati a dipendenti della Associazione o a strutture di sua emanazione da rapporti di parentela o affinità entro il 2° grado sia in linea retta che in linea collaterale. 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e da due supplenti e durano in carica quattro anni.

I tre membri effettivi e i due supplenti sono nominati dall’Assemblea Generale , anche tra i non associati.

I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento amministrativo dell'Associazione e predispongono la relazione da sottoporre al Consiglio Direttivo per la stesura del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché da sottoporre all'Assemblea Generale.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto, senza diritto al voto, alle riunioni degli Organi Sociali tutte le volte che siano poste all'ordine del giorno questioni di carattere amministrativo, economico e finanziario e inoltre quando sia il Presidente dell'Associazione a richiederne la partecipazione.

IL DIRETTORE/SEGRETARIO

Art. 26 - Il Direttore/Segretario  è il responsabile della conduzione degli uffici. Egli è nominato dalla  Giunta Esecutiva su proposta del Presidente ed esercita il mandato affidatogli in stretto raccordo con lo stesso. Il Direttore funge da Segretario: dell’Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e ne firma i verbali congiuntamente al Presidente.

Il Direttore propone al Presidente l’assunzione o il licenziamento del personale in attuazione alle normative contrattuali fissate dal Contratto Collettivo applicato.

Il Direttore firma singolarmente tutti gli atti, documenti e corrispondenza dell’Associazione, in esecuzione delle decisioni della Giunta e del Consiglio Direttivo, qualora non sia indispensabile la firma del Presidente. 

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 27  – Il Patrimonio dell’Associazione è formato:

a)      dai beni mobili, immobili e valori, che a qualsiasi titolo vengano in legittimo  possesso dell’Associazione;

b)      dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell’Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni, fatte dall’Associazione da terzi a qualsiasi titolo;

Art. 28 – Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a)      dalle somme ricavate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, interessi, dividendi, promozione, sviluppo delle politiche del credito, ecc);

b)      dalle quote sociali annue dovute  e da eventuali contributi integrativi versati dagli Associati.

Art. 29 – L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La proposta di bilancio nei termini di cui all’Art. 13 è presentata dal Consiglio Direttivo all’Assemblea Generale per l’approvazione definitiva.

Il prospetto di bilancio, consuntivo e preventivo, nei 15 giorni precedenti l’Assemblea Generale deve restare depositato in copia nella sede dell’Associazione di modo che i soci ne possano prendere visione.

Il bilancio nella sua redazione dovrà fornire un rendiconto economico e finanziario chiaro e completo e successivamente alla sua approvazione sarà a disposizione  di tutti gli Associati per i 30 giorni successivi. 

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 30 -  Le modifiche da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate dell’Assemblea Generale col voto favorevole della maggioranza assoluta, la metà più uno degli  intervenuti e verranno fatte risultare dal verbale redatto dal Notaio.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 31 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Generale Straordinaria , con il voto favorevole di almeno tre quarti   degli intervenuti e può essere respinta con il voto favorevole di almeno un terzo dei presenti.

In caso di deliberazioni di scioglimento l’Assemblea nomina un collegio di liquidatori, determinandone i poteri.

I liquidatori avranno l’obbligo di devolvere il patrimonio netto dell’Associazione ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità secondo le indicazioni dell’Assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 96 N. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

NORME TRANSITORIE

Art.  32  – Le categorie sono stabilite in:

Le categorie o gruppi di categoria omogenee vengono indicate in n° 14 e sono di massima così composte:

1)        Alimentazione: Alimentari Vari, Erboristerie, Gelatieri, Molitori, Pizza di Qualità, Pasta Fresca, Caseari, Frantoiani, Lavorazioni Carni, Panificatori e Pasticceri, Rosticcerie, Macellazioni, Conserve Alimentari, Affini.

2)        Artistico: Ceramisti, Orafi, Vetrai, Imprenditori del Restauro, Strumenti Musicali, Orologiai, Articoli da Regalo Artistici, Affini.

3)        Autoriparazione: Meccanici per la riparazione di Autoveicoli, Gommisti e Vulcanizzatori, Elettrauto e Pompisti, Riparatori di Carrozzerie e Verniciatori Autoveicoli, Autolavaggi, Meccanici Moto e Cicli, Affini.

4)        Benessere  (o dei Servizi alla Persona): Barbieri, Acconciatori maschili e femminili, Estetiste, Fiositerapisti, Cosmetici, Odontotecnici, Chimici e Plastici, Fitness NAC e Eurowellness, Affini.

5)        Comunicazione e dei Servizi Innovativi: Copisterie, Eliografie, Legatorie, Grafici, Fotografi e Videoperatori, Lavorazione della Carta, Tipografi, Litografi, Designer, Affini.

6)        Costruzioni: Costruzioni e Riparazioni in genere; Marmisti, Imbianchini, Verniciatori, Pavimentisti, Levigatori, Infissi in Alluminio, Ceramisti Terzo Fuoco, Spazzacamini, Affini all’edilizia.

7)        Impianti: Elettricisti, Idraulici, Termoidraulici, Bruciatoristi, Climatizzazione ed Idraulica, Ascensoristi, Antennisti, Riparatori Radio TV, Riparatori Elettrodomestici, Frigoristi, Arrotini, Ombrellai, Arredo Giardino, Riparazioni Varie, Oggettistica di Arredamento, Lampade Votive, affini.

8)        Legno e Arredo: Falegnami in genere, Mobilieri, Ebanisti, Tappezzieri, Poltronifici, Produttori Infissi in Legno, Arredo Urbano, Affini.

9)        Manifatturiero e Subfornitura: Fabbri, Serramentisti e Carpentieri, Carpentieri Meccanici, Elettronici e Meccanici, Produzione di Armi Meccanici di Produzione, Tornitori, Fresatori, Saldatori, Lavorazioni del Ferro in genere, Affini.

10)    Moda: Pulitintolavanderie, Calzettieri, Pellettieri, Produttori di Occhiali, Terzisti – TAC, Produzione di Calzature e Riparazioni, Imprenditori Abbigliamento, Pelliccerie, Sarti, Affini.

11)    Servizi e Terziario: Autoscuole, Soccorritori Stradali, altri Operatori, Affini.

12)    Trasporti, Logistica e Mobilità:  Trasporto Merci in C/T e C/P, Autobus Operator, Taxi Autonoleggi con e senza conducente, Battellieri, Trasportatori su acqua, Imprenditori Nautici, Affini.

13)    Turismo: Operatori del Turismo, Agenzie di Viaggio, Guide Turistiche, Operatori di Spiaggia, Operatori della Ristorazione, Affini.

14)    Attività n.c.a. e Forme Associate: Commercianti, Industriali, Agricoltori, Professionisti, Lavoratori Autonomi,  Agenzie Immobiliari, consorzi, Soc. cooperative, Soc. Consortili, Associazioni Culturali e Movimenti per la Valorizzazione Storica del Territorio, Affini.

Art. 33 – I Gruppi e/o movimenti all’interno della struttura associativa se costituiti possono essere:

-         Associazioni Anziani

-         Gruppi Giovani Imprenditori

-         Gruppo Donne Imprenditrici

-         Patronato

Art. 34 - Le limitazioni temporali di cui all’Art. 12 comma 3, si intendono operative dall’approvazione del presente statuto e pertanto non saranno conteggiati i mandati precedentemente effettuati.

CLAUSOLA ARBITRALE 

Art.  35 -  Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizione di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui alla presente clausola, salvo che la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a)        tutte le controversie insorgenti tra soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiamo ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle relative all’esclusione del socio o al suo recesso;

b)      le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero insorte nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori ed è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Associazione da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola arbitrale la quale è vincolante per costoro.

Gli arbitri sono scelti tra soggetti estranei alla società e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Perugia.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, è accessibile ai soci ed è depositata presso il Registro delle imprese ai sensi dell’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. I soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità.

Il lodo è sempre impugnabile e le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

Non possono essere deferite agli arbitri le controversie che abbiano come oggetto interessi generali della società, o che riguardino la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi, come quelle relative allo scioglimento della società, alla nomina degli amministratori ed all’approvazione del bilancio.

Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 5/03, quando gli arbitri, al fine di decidere la controversia loro deferita, vengano a conoscenza di questioni non compromettibili, ovvero quando l’oggetto dell’arbitrato sia costituito dalla validità delle delibere assembleari, sono tenuti a decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’art. 829, secondo comma, del Codice di procedura civile.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nei casi di interventi di terzi o di altri soci di cui all’art. 35 comma 2 del D.Lgs n. 5/03, ovvero nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.  

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui attenersi e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare almeno una prima udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell’organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

La mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di reclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale. 

Art. 36 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti nella Repubblica Italiana.
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